L'AVVOCATO DI FAMIGLIA
Sono un genitore separato: se mia figlia vince una borsa di studio posso evitare di pagare il convitto?
Letto: 163 volte | Inserita: 03/11/2024 | Visitatore: Giorgio
Mia figlia il prossimo anno frequenterà la scuola alberghiera e rimarrà in convitto. Il mio assegno di mantenimento coprirà le spese e se ricevesse la borsa di studio cosa succederebbe? Posso non dare più l’assegno di mantenimento?
L’obbligo di mantenimento del figlio non si esaurisce nel garantirgli vitto e alloggio. Come ricorda costantemente la giurisprudenza, il contributo dovuto dal genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze: abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, oltre all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a soddisfare tutte le necessità di cura ed educazione del minore, in linea con il tenore di vita della famiglia.
Per questa ragione, il fatto che una figlia frequenti una scuola alberghiera con convitto non determina automaticamente la riduzione dell’assegno di mantenimento. Il mantenimento, infatti, conserva una funzione ben più ampia rispetto al mero pagamento delle spese di permanenza presso l’istituto scolastico.
Lo stesso principio vale nel caso di percezione di una borsa di studio. L’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che la borsa di studio, di per sé, non costituisca un elemento sufficiente per chiedere o ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento.
Con una recente pronuncia, la Corte d’Appello di Napoli ha chiarito che le borse di studio “rappresentano emolumenti di carattere precario, attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione”.
Anche quando a beneficiarne sia un figlio maggiorenne, tali somme — “per natura, consistenza e temporaneità” — non possono essere equiparate a un ordinario rapporto di lavoro e dimostrano soltanto l’impegno del figlio verso il raggiungimento della propria autonomia, ma non la sua effettiva indipendenza economica".
La giurisprudenza è arrivata alla stessa conclusione anche nei casi nei quali sia stato il genitore collocatario a chiedere un aumento o una revisione dell’assegno in favore del figlio beneficiario della borsa di studio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che tale contributo economico possa rappresentare semplicemente una compensazione delle maggiori spese sostenute per il percorso formativo, confermando, e non aumentando, quindi, l’assegno già in essere.
In sostanza, convitto e borsa di studio possono certamente essere elementi da valutare nel quadro complessivo della situazione economica familiare, ma non incidono automaticamente sull’obbligo di mantenimento. Per modificare l’assegno serve sempre un accordo tra i genitori oppure una decisione del Tribunale fondata su un concreto e significativo mutamento delle condizioni economiche. La borsa di studio premia l’impegno di un figlio, ma non sostituisce il dovere al mantenimento del genitore.
L’obbligo di mantenimento del figlio non si esaurisce nel garantirgli vitto e alloggio. Come ricorda costantemente la giurisprudenza, il contributo dovuto dal genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze: abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, oltre all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a soddisfare tutte le necessità di cura ed educazione del minore, in linea con il tenore di vita della famiglia.
Per questa ragione, il fatto che una figlia frequenti una scuola alberghiera con convitto non determina automaticamente la riduzione dell’assegno di mantenimento. Il mantenimento, infatti, conserva una funzione ben più ampia rispetto al mero pagamento delle spese di permanenza presso l’istituto scolastico.
Lo stesso principio vale nel caso di percezione di una borsa di studio. L’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che la borsa di studio, di per sé, non costituisca un elemento sufficiente per chiedere o ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento.
Con una recente pronuncia, la Corte d’Appello di Napoli ha chiarito che le borse di studio “rappresentano emolumenti di carattere precario, attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione”.
Anche quando a beneficiarne sia un figlio maggiorenne, tali somme — “per natura, consistenza e temporaneità” — non possono essere equiparate a un ordinario rapporto di lavoro e dimostrano soltanto l’impegno del figlio verso il raggiungimento della propria autonomia, ma non la sua effettiva indipendenza economica".
La giurisprudenza è arrivata alla stessa conclusione anche nei casi nei quali sia stato il genitore collocatario a chiedere un aumento o una revisione dell’assegno in favore del figlio beneficiario della borsa di studio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che tale contributo economico possa rappresentare semplicemente una compensazione delle maggiori spese sostenute per il percorso formativo, confermando, e non aumentando, quindi, l’assegno già in essere.
In sostanza, convitto e borsa di studio possono certamente essere elementi da valutare nel quadro complessivo della situazione economica familiare, ma non incidono automaticamente sull’obbligo di mantenimento. Per modificare l’assegno serve sempre un accordo tra i genitori oppure una decisione del Tribunale fondata su un concreto e significativo mutamento delle condizioni economiche. La borsa di studio premia l’impegno di un figlio, ma non sostituisce il dovere al mantenimento del genitore.
Risponde
DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.FAI UNA DOMANDA