L'AVVOCATO DI FAMIGLIA
Sono separato e mio figlio vive con la madre: a chi tocca comprargli uno strumento musicale?
Letto: 257 volte | Inserita: 19/09/2024 | Visitatore: Vito
Salve, sono separato e mio figlio vive con la madre in un'altra regione. Passo mensilmente il mantenimento, ovviamente tutto deciso dal tribunale di Bari...la mia domanda è: uno strumento musicale, da usare nelle ore scolastiche e non extrascolastiche, rientra nelle spese ordinare o straordinarie? Non è specificato da nessuna parte.
I genitori hanno il dovere di mantenere i figli (anche se nati fuori dal matrimonio) per il solo
fatto di averli messi al mondo, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Quando la coppia si separa, il sistema più frequente adottato dai Tribunali prevede:
- un assegno mensile di mantenimento versato dal genitore non collocatario per le spese
ordinarie;
- la ripartizione pro quota delle spese straordinarie relative ai figli.
Ed è proprio su questo confine che nascono i contrasti più frequenti: capire cosa sia “ordinario”
e cosa sia “straordinario” significa evitare discussioni inutili e continui conti tra ex coniugi.
Le spese ordinarie sono quelle prevedibili, ricorrenti e legate alla quotidianità del minore:
alimentazione, abbigliamento, materiale scolastico di base, trasporti, medicinali comuni e tutte
le esigenze normalmente coperte dall’assegno mensile di mantenimento.
Le spese straordinarie, invece, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7169
del 18 marzo 2024, sono quelle non prevedibili al momento della separazione, non ricorrenti
o particolarmente onerose, purché necessarie o utili alla crescita e allo sviluppo del figlio. Vi
rientrano, per esempio, cure mediche specialistiche, viaggi studio, attività sportive o formative
particolari.
Va chiarito, inoltre, che queste spese non possono sempre essere sostenute unilateralmente dal
genitore collocatario: salvo urgenze, è generalmente necessario il preventivo accordo.
Molti Tribunali, incluso quello di Bari, hanno adottato protocolli per limitare il
contenzioso familiare. Il protocollo barese considera ordinarie le spese relative ai prodotti
necessari allo svolgimento delle attività scolastiche, mentre ritiene straordinarie (e quindi
subordinate al preventivo consenso dell’altro genitore) le attività sportive, ludiche o
formative extrascolastiche.
Il problema è che il protocollo non disciplina espressamente gli strumenti musicali scolastici.
Per tale ragione, la natura della spesa deve essere valutata in concreto.
Se lo strumento musicale è di modesto valore ed è richiesto dalla scuola per l’ordinaria attività
curriculare, la spesa può essere considerata ordinaria, perché assimilabile al materiale
didattico necessario allo svolgimento del programma scolastico.
Diversamente, se lo strumento ha un costo significativo, richiede un acquisto specialistico o è
collegato a un percorso musicale ulteriore rispetto alla normale attività scolastica, la spesa
tende ad assumere natura straordinaria e richiede il preventivo consenso dell’altro genitore.
Più che il nome della spesa, infatti, ciò che rileva oggi in giurisprudenza è la sua prevedibilità,
l’incidenza economica e la necessità di preventiva concertazione tra i genitori.
I genitori hanno il dovere di mantenere i figli (anche se nati fuori dal matrimonio) per il solo
fatto di averli messi al mondo, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Quando la coppia si separa, il sistema più frequente adottato dai Tribunali prevede:
- un assegno mensile di mantenimento versato dal genitore non collocatario per le spese
ordinarie;
- la ripartizione pro quota delle spese straordinarie relative ai figli.
Ed è proprio su questo confine che nascono i contrasti più frequenti: capire cosa sia “ordinario”
e cosa sia “straordinario” significa evitare discussioni inutili e continui conti tra ex coniugi.
Le spese ordinarie sono quelle prevedibili, ricorrenti e legate alla quotidianità del minore:
alimentazione, abbigliamento, materiale scolastico di base, trasporti, medicinali comuni e tutte
le esigenze normalmente coperte dall’assegno mensile di mantenimento.
Le spese straordinarie, invece, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7169
del 18 marzo 2024, sono quelle non prevedibili al momento della separazione, non ricorrenti
o particolarmente onerose, purché necessarie o utili alla crescita e allo sviluppo del figlio. Vi
rientrano, per esempio, cure mediche specialistiche, viaggi studio, attività sportive o formative
particolari.
Va chiarito, inoltre, che queste spese non possono sempre essere sostenute unilateralmente dal
genitore collocatario: salvo urgenze, è generalmente necessario il preventivo accordo.
Molti Tribunali, incluso quello di Bari, hanno adottato protocolli per limitare il
contenzioso familiare. Il protocollo barese considera ordinarie le spese relative ai prodotti
necessari allo svolgimento delle attività scolastiche, mentre ritiene straordinarie (e quindi
subordinate al preventivo consenso dell’altro genitore) le attività sportive, ludiche o
formative extrascolastiche.
Il problema è che il protocollo non disciplina espressamente gli strumenti musicali scolastici.
Per tale ragione, la natura della spesa deve essere valutata in concreto.
Se lo strumento musicale è di modesto valore ed è richiesto dalla scuola per l’ordinaria attività
curriculare, la spesa può essere considerata ordinaria, perché assimilabile al materiale
didattico necessario allo svolgimento del programma scolastico.
Diversamente, se lo strumento ha un costo significativo, richiede un acquisto specialistico o è
collegato a un percorso musicale ulteriore rispetto alla normale attività scolastica, la spesa
tende ad assumere natura straordinaria e richiede il preventivo consenso dell’altro genitore.
Più che il nome della spesa, infatti, ciò che rileva oggi in giurisprudenza è la sua prevedibilità,
l’incidenza economica e la necessità di preventiva concertazione tra i genitori.
Risponde
DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.FAI UNA DOMANDA