L'AVVOCATO DI FAMIGLIA
Sono separato e disoccupato: devo comunque corrispondere il mantenimento per mio figlio di 6 anni?
Letto: 2008 volte | Inserita: 24/07/2023 | Visitatore: Maria
Sono disoccupato e separato da mia moglie. Abbiamo un figlio di 6 anni. E’ vero che devo corrispondere comunque il mantenimento per il bambino anche se ho un reddito pari a zero?
L’articolo 30 della nostra Costituzione sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Questo dovere sussiste fin da quando i genitori mettono al mondo i propri figli e viene tra di loro ripartito in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno.
Quando la coppia genitoriale entra in crisi, che sia su accordo delle parti o per ordine del giudice, i genitori devono continuare a provvedere al mantenimento dei figli (anche maggiorenni e non economicamente sufficienti) in misura proporzionale al proprio reddito e secondo i criteri specificamente individuati dall’art. 337 ter codice civile, quali:
Di conseguenza, lo stato di disoccupazione del genitore non collocatario dei figli, non è causa di per sé idonea a consentire di svincolarsi dall’obbligo di mantenimento dei propri figli.
Questa condizione, infatti, può, al massimo, essere valutata ai fini della sola quantificazione dell’ammontare dell’assegno mensile da corrispondere, nell’interesse dei figli, al genitore presso il quale sono collocati in via prevalente.
Più di recente, poi, la giurisprudenza ha quantificato l’importo “minimo vitale che un genitore anche ove disoccupato deve impegnarsi a garantire al figlio” in euro 125,00, in quanto lo stato di disoccupazione non esonera il genitore non collocatario dal mantenimento a meno che il genitore onerato a corrispondere il mantenimento non dimostri l'impossibilita assoluta, oggettiva, incolpevole e persistente di far fronte agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Torino sez. VII, 11 febbraio 2022, n. 608).
L’articolo 30 della nostra Costituzione sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Questo dovere sussiste fin da quando i genitori mettono al mondo i propri figli e viene tra di loro ripartito in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno.
Quando la coppia genitoriale entra in crisi, che sia su accordo delle parti o per ordine del giudice, i genitori devono continuare a provvedere al mantenimento dei figli (anche maggiorenni e non economicamente sufficienti) in misura proporzionale al proprio reddito e secondo i criteri specificamente individuati dall’art. 337 ter codice civile, quali:
- le attuali esigenze dei figli;
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Di conseguenza, lo stato di disoccupazione del genitore non collocatario dei figli, non è causa di per sé idonea a consentire di svincolarsi dall’obbligo di mantenimento dei propri figli.
Questa condizione, infatti, può, al massimo, essere valutata ai fini della sola quantificazione dell’ammontare dell’assegno mensile da corrispondere, nell’interesse dei figli, al genitore presso il quale sono collocati in via prevalente.
Più di recente, poi, la giurisprudenza ha quantificato l’importo “minimo vitale che un genitore anche ove disoccupato deve impegnarsi a garantire al figlio” in euro 125,00, in quanto lo stato di disoccupazione non esonera il genitore non collocatario dal mantenimento a meno che il genitore onerato a corrispondere il mantenimento non dimostri l'impossibilita assoluta, oggettiva, incolpevole e persistente di far fronte agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Torino sez. VII, 11 febbraio 2022, n. 608).
Risponde
DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.FAI UNA DOMANDA