Accade con una certa frequenza, soprattutto nei supermercati, che ci si ritrovi davanti a un cassiere che ci dice: «Ci dispiace, ma il prezzo del prodotto è maggiore di quello esposto sullo scaffale. Deve pagare il prezzo pieno». Le scuse del commerciante sono "classiche": nel caso in cui sia il volantino a pubblicizzare un prezzo diverso, c’è stato un errore di stampa, se è invece la targhetta dello scaffale a "mentire", c’è stato “solo” un errore di trascrizione.
Ma attenzione: ai consumatori questo non deve importare. L'errore è del negoziante e a pagare deve essere lui. La legge parla chiaro. Così come stabilito dal d. lgs 114/1998 e dall’art. 1336 del codice civile, il prezzo riportato deve corrispondere al suo prezzo effettivo. In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione.
In più il “codice del consumo”, introdotto dal d. lgs 06/09/2005 precisa che la pubblicità deve essere «palese, veritiera e corretta», viceversa è considerata ingannevole qualsiasi pratica commerciale che contenga informazioni non rispondenti al vero o che «induca in errore il consumatore medio».
Inchiesta
Occhio agli imbrogli: nel negozio fa fede solo il prezzo esposto sullo scaffale
Anche perchè spesso l'"errore" è soltanto un imbroglio. Si attira il consumatore con un prezzo fasullo e poi lo si mette davanti a un prezzo maggiore. E sono in pochi quelli che lasciano il prodotto in cassa. C'è infatti chi, come Vito, paga tutto «perchè non sarà una differenza di pochi centesimi a mandarmi in rovina». O chi come Serena ammette: «Con tutta una fila di persone dietro di me mi stufa perdere tempo a discutere e poi se ho comprato quel tipo di prodotto vuol dire che mi serve, dovrei ritornare indietro a trovarne uno simile».
Ma sono più i grandi o piccoli commercianti a "sbagliare" il prezzo? Secondo Leopoldo Di Nanna, dell’Unione Consumatori di Bari, «casi come questi sono più frequenti nei grandi negozi, dove il volantino la fa da padrone. Il cliente deve pero' esigere il rimborso». Di diverso avviso è Antonio Scalioti del Codacons, che afferma: «I casi più frequenti coinvolgono i piccoli commercianti che spesso usano l’escamotage dell’offerta già terminata per giustificare un diverso prezzo».