Letto: 3009 volte | Inserita: 08/11/2019 | Visitatore: Giulio

In seguito ad una sentenza di separazione, sono stato obbligato dal giudice a corrispondere un assegno di mantenimento di 350 euro per mia moglie e di 500 euro per i nostri due figli. Vorrei sapere se sia vero, come mi è stato detto, che potrei portare tali spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge è deducibile dall'imponibile, per cui, in effetti, si concretizza un recupero fiscale per il soggetto condannato al pagamento.

Nella dichiarazione dei redditi, per non perdere il diritto alla deducibilità, è obbligatorio indicare il codice fiscale del coniuge che percepisce l'assegno.

E' possibile portare in deduzione anche gli importi stabiliti a titolo di spese per l’eventuale canone di locazione per l’abitazione della moglie dei figli, disposto dal giudice.

Non è invece possibile alcuna deducibilità degli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli.

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge, da quella per i figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Per concludere ricordiamo che non è possibile dedurre la quota per il coniuge, se viene erogata in un'unica soluzione: la deducibilità è possibile solo quando l'assegno viene erogato periodicamente, solitamente mensilmente.

 

Risponde

MASSIMO IACOBELLIS – Dottore commercialista di Bari, città nella quale svolge la libera professione dal 1993. Docente presso società specializzate nella formazione aziendale e manageriale, ha svolto il ruolo di responsabile amministrativo presso la R.S.S.A. Mediasan

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